Art. 64.
(Iniziativa delle leggi regionali).

      1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta regionale, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore

 

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a quindicimila. Con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.